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Senato della Repubblica

Legge 76 del 20 Maggio 2016

26 Maggio 2016
By monicacirinna.it
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Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082) (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                Promulga    la seguente legge:                                   Art. 1      1. La presente legge istituisce l'unione civile tra  persone  dello stesso sesso  quale  specifica  formazione  sociale  ai  sensi  degli articoli 2  e  3  della  Costituzione  e  reca  la  disciplina  delle convivenze di fatto.    2.  Due  persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso   costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di  fronte  all'ufficiale  di stato civile ed alla presenza di due testimoni.    3. L'ufficiale di stato civile provvede  alla  registrazione  degli atti di unione civile tra persone dello  stesso  sesso  nell'archivio dello stato civile.    4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:    a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo  matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;    b) l'interdizione di una delle parti per infermita'  di  mente;  se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico  ministero puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile;  in tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza  che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;    c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la  zia  e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al  medesimo  articolo 87;    d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato  o  unito  civilmente  con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa  sino  a  quando  non  e'  pronunziata  sentenza  di proscioglimento.    5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al  comma  4 comporta la nullita' dell'unione  civile  tra  persone  dello  stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si  applicano gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di  cui  agli  articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.    6. L'unione civile costituita in  violazione  di  una  delle  cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione  dell'articolo  68 del codice civile, puo' essere  impugnata  da  ciascuna  delle  parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una  parte  durante  l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza.    7. L'unione  civile  puo'  essere  impugnata  dalla  parte  il  cui consenso e' stato estorto con violenza o  determinato  da  timore  di eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte  stessa. Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso  e'  stato dato per effetto di errore sull'identita' della persona o  di  errore essenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non  puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo  che  e' cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore  sulle  qualita'  personali  e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni  dell'altra  parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso  se  le avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:    a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da  impedire lo svolgimento della vita comune;    b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri  2), 3) e 4), del codice civile.    8. La parte puo' in  qualunque  tempo  impugnare  il  matrimonio  o l'unione civile dell'altra parte. Se  si  oppone  la  nullita'  della prima unione  civile,  tale  questione  deve  essere  preventivamente giudicata.    9. L'unione civile tra persone dello stesso  sesso  e'  certificata dal relativo documento attestante la  costituzione  dell'unione,  che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del  loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati  anagrafici e alla residenza dei testimoni.    10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile  le  parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione  civile  tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.    11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e  assumono  i  medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco  all'assistenza morale e materiale  e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze  e  alla  propria capacita' di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai bisogni comuni.    12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il  potere di attuare l'indirizzo concordato.    13. Il regime patrimoniale dell'unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso, in mancanza di  diversa  convenzione  patrimoniale,  e' costituito dalla comunione dei beni. In materia di  forma,  modifica, simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice  civile.  Le parti non possono derogare ne' ai  diritti  ne'  ai  doveri  previsti dalla  legge  per  effetto  dell'unione  civile.  Si   applicano   le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI  del titolo VI del libro primo del codice civile.    14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e'  causa  di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare  con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter  del codice civile.    15.  Nella  scelta  dell'amministratore  di  sostegno  il   giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione  civile  tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la  quale  puo' presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.    16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona  o  i  beni  dell'altra  parte dell'unione civile costituita dal contraente o da  un  discendente  o ascendente di lui.    17. In caso di  morte  del  prestatore  di  lavoro,  le  indennita' indicate  dagli  articoli  2118  e  2120  del  codice  civile  devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.    18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.    19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso  si  applicano le disposizioni di cui al titolo XIII  del  libro  primo  del  codice civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.    20. Al solo fine di  assicurare  l'effettivita'  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche' negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso. La disposizione di cui al  periodo  precedente  non  si applica alle norme del codice  civile  non  richiamate  espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla  legge  4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo  quanto  previsto  e  consentito  in materia di adozione dalle norme vigenti.    21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III  e  dal  capo  X  del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo  IV del libro secondo del codice civile.    22. La morte o la dichiarazione di  morte  presunta  di  una  delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.    23.  L'unione  civile  si  scioglie  altresi'  nei  casi   previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),  c),  d)  ed  e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.    24. L'unione civile si scioglie, inoltre,  quando  le  parti  hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento  dinanzi all'ufficiale  dello  stato  civile.  In  tale  caso  la  domanda  di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi  tre  mesi  dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione.    25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4,  5,  primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge  1°  dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II  del  libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli  6  e  12  del decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.    26.  La  sentenza  di  rettificazione  di  attribuzione  di   sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.    27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi  abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere  il  matrimonio  o  di  non cessarne gli  effetti  civili,  consegue  l'automatica  instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.    28. Fatte salve le disposizioni di  cui  alla  presente  legge,  il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel  rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:    a)  adeguamento  alle  previsioni  della   presente   legge   delle disposizioni  dell'ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;    b)  modifica  e  riordino  delle  norme  in  materia   di   diritto internazionale privato, prevedendo  l'applicazione  della  disciplina dell'unione civile tra persone  dello  stesso  sesso  regolata  dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso  che abbiano  contratto  all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro istituto analogo;    c)  modificazioni  ed  integrazioni  normative  per  il  necessario coordinamento con la  presente  legge  delle  disposizioni  contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e  nei decreti.    29. I decreti legislativi di cui  al  comma  28  sono  adottati  su proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.    30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al  comma  28,  a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e'  trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'  su  di esso siano espressi, entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione,  i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto  puo'  essere  comunque  adottato,  anche  in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei  pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e'  prorogato  di tre mesi. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.    31. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  di  ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il  Governo  puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto  medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato  comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.    32. All'articolo 86 del codice  civile,  dopo  le  parole:  «da  un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o  da  un'unione  civile  tra persone dello stesso sesso».    33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole:  «impugnare il matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «o  l'unione  civile  tra persone dello stesso sesso».    34. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell'interno, da emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite le disposizioni transitorie necessarie per  la  tenuta  dei  registri nell'archivio dello stato civile nelle more  dell'entrata  in  vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).    35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano  efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.    36. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  37  a  67  si intendono per «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.    37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui  al  comma 36, per l'accertamento della stabile  convivenza  si  fa  riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.    38. I conviventi di fatto hanno gli  stessi  diritti  spettanti  al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.    39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto  hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche'  di  accesso  alle informazioni personali, secondo le  regole  di  organizzazione  delle strutture  ospedaliere  o  di   assistenza   pubbliche,   private   o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.    40. Ciascun convivente di fatto puo' designare  l'altro  quale  suo rappresentante con poteri pieni o limitati:    a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere  e  di volere, per le decisioni in materia di salute;    b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.    41. La designazione di cui al  comma  40  e'  effettuata  in  forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita'  di  redigerla, alla presenza di un testimone.    42. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  337-sexies  del  codice civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.    43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel  caso  in  cui  il convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.    44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente  di  fatto ha facolta' di succedergli nel contratto.    45.  Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo   familiare costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per l'assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o causa di preferenza  possono  godere,  a  parita'  di  condizioni,  i conviventi di fatto.    46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo  del codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:    «Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al  convivente  di  fatto che presti stabilmente  la  propria  opera  all'interno  dell'impresa dell'altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche'  agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,  commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa'  o  di  lavoro subordinato».    47. All'articolo  712,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le  seguenti:  «o del convivente di fatto».    48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore  o amministratore di sostegno,  qualora  l'altra  parte  sia  dichiarata interdetta  o  inabilitata  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.    49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da  fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile  alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per  il risarcimento del danno al coniuge superstite.    50.  I  conviventi  di  fatto  possono  disciplinare   i   rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la  sottoscrizione di un contratto di convivenza.    51. Il contratto di cui al comma 50, le  sue  modifiche  e  la  sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena  di  nullita',  con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione  autenticata  da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.    52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista  che  ha ricevuto l'atto  in  forma  pubblica  o  che  ne  ha  autenticato  la sottoscrizione  ai  sensi  del  comma  51  deve  provvedere  entro  i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune  di  residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli  articoli 5 e 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.    53.  Il  contratto  di  cui  al   comma   50   reca   l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti  al  contratto  medesimo.  Il  contratto  puo' contenere:    a) l'indicazione della residenza;    b) le modalita' di contribuzione  alle  necessita'  della  vita  in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e  alla  capacita'  di lavoro professionale o casalingo;    c) il regime patrimoniale della comunione dei  beni,  di  cui  alla sezione III del capo VI del titolo VI  del  libro  primo  del  codice civile.    54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza  puo' essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.    55.   Il   trattamento   dei   dati   personali   contenuti   nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati  personali,  di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  garantendo  il rispetto  della  dignita'  degli   appartenenti   al   contratto   di convivenza.  I  dati   personali   contenuti   nelle   certificazioni anagrafiche non possono  costituire  elemento  di  discriminazione  a carico delle parti del contratto di convivenza.    56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine o condizione.  Nel  caso  in  cui  le  parti  inseriscano  termini  o condizioni, questi si hanno per non apposti.    57. II contratto di convivenza e' affetto  da  nullita'  insanabile che puo' essere fatta  valere  da  chiunque  vi  abbia  interesse  se concluso:    a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;    b) in violazione del comma 36;    c) da persona minore di eta';    d) da persona interdetta giudizialmente;    e) in caso di condanna per il delitto di cui  all'articolo  88  del codice civile.    58. Gli effetti del contratto  di  convivenza  restano  sospesi  in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o  nel  caso  di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per  il  delitto  di cui all'articolo  88  del  codice  civile,  fino  a  quando  non  sia pronunciata sentenza di proscioglimento.    59. Il contratto di convivenza si risolve per:    a) accordo delle parti;    b) recesso unilaterale;    c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un  convivente ed altra persona;    d) morte di uno dei contraenti.    60. La risoluzione del contratto di convivenza  per  accordo  delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta  nelle  forme  di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a  norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione  dei beni, la sua risoluzione determina lo  scioglimento  della  comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio  per gli atti di  trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari  comunque discendenti dal contratto di convivenza.    61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto  di  convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto,  oltre che agli  adempimenti  di  cui  al  comma  52,  a  notificarne  copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del recedente, la dichiarazione di recesso,  a  pena  di  nullita',  deve contenere il termine, non inferiore a  novanta  giorni,  concesso  al convivente per lasciare l'abitazione.    62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione  civile  deve  notificare  all'altro contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto  o  autenticato il contratto di convivenza, l'estratto  di  matrimonio  o  di  unione civile.    63. Nel caso di cui alla lettera d) del  comma  59,  il  contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono  notificare  al professionista  che  ha  ricevuto  o  autenticato  il  contratto   di convivenza  l'estratto  dell'atto  di  morte  affinche'  provveda  ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.    64. Dopo l'articolo 30 della legge  31  maggio  1995,  n.  218,  e' inserito il seguente:    «Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza).  -  1.  Ai  contratti  di convivenza si applica la legge nazionale comune  dei  contraenti.  Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del  luogo  in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata.    2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee  ed  internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».    65. In caso di cessazione della convivenza  di  fatto,  il  giudice stabilisce  il  diritto  del  convivente   di   ricevere   dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.  In  tali  casi,  gli alimenti sono assegnati per  un  periodo  proporzionale  alla  durata della convivenza e nella misura determinata  ai  sensi  dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini  della  determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi  dell'articolo  433  del  codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente  comma e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.    66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1  a  35  del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni  di  euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno  2019,  in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7  milioni  di  euro  per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3  milioni  di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2  milioni  di  euro  per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione  del  Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;    b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.    67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede  al  monitoraggio  degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da  11 a 20  del  presente  articolo  e  riferisce  in  merito  al  Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con  proprio decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell'articolo  21,  comma  5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nell'ambito  dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.    68. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.    69. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.      Data a Roma, addi' 20 maggio 2016                                 MATTARELLA                               Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri    Visto, il Guardasigilli: Orlando  
 
          Avvertenza:                Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto           dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi           dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle           disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,           approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo           fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge           modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano           invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi           qui trascritti.              Note all'art. 1:            Comma 1:                - Si riporta il  testo  degli  articoli  2  e  3  della           Costituzione:                «Art. 2. -  La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i           diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  sia  nelle           formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e           richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di           solidarieta' politica, economica e sociale.».                «Art. 3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'           sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione           di sesso, di razza, di lingua, di  religione;  di  opinioni           politiche, di condizioni personali e sociali.                E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di           ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la           liberta' e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il           pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva           partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione           politica, economica e sociale del Paese.».            Comma 4:                - Si riporta il testo dell'art. 87 del Codice civile:                «Art.  87  (Parentela,  affinita',  adozione).  -   Non           possono contrarre matrimonio fra loro:                1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;                2) i fratelli e  le  sorelle  germani,  consanguinei  o           uterini;                3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;                4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche           nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato           nullo o sciolto o per il  quale  e'  stata  pronunziata  la           cessazione degli effetti civili;                5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;                6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;                7) i figli adottivi della stessa persona;                8) l'adottato e i figli dell'adottante;                9) l'adottato e il coniuge dell'adottante,  l'adottante           e il coniuge dell'adottato.                Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto           emesso  in  camera  di  consiglio,  sentito   il   pubblico           ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati           dai numeri 3 e 5,  anche  se  si  tratti  di  affiliazione.           L'autorizzazione  puo'  essere  accordata  anche  nel  caso           indicato dal numero 4,  quando  l'affinita'  deriva  da  un           matrimonio dichiarato nullo.                Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico           ministero.                Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e           sesto dell'art. 84.».            Comma 5:                - Si riporta il testo degli articoli 65, 68, 119,  120,           123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile:                «Art. 65 (Nuovo matrimonio  del  coniuge).  -  Divenuta           eseguibile la sentenza che dichiara la morte  presunta,  il           coniuge puo' contrarre nuovo matrimonio.».                «Art.  68  (Nullita'  del  nuovo  matrimonio).   -   Il           matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora           la persona della quale  fu  dichiarata  la  morte  presunta           ritorni o ne sia accertata l'esistenza.                Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato           nullo.                La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui           e' accertata la  morte,  anche  se  avvenuta  in  una  data           posteriore a quella del matrimonio.».                «Art. 119 (Interdizione). - Il  matrimonio  di  chi  e'           stato  interdetto  per  infermita'  di  mente  puo'  essere           impugnato dal tutore, dal pubblico  ministero  e  da  tutti           coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo  del           matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in           giudicato, ovvero se l'interdizione  e'  stata  pronunziata           posteriormente  ma  l'infermita'  esisteva  al  tempo   del           matrimonio.   Puo'   essere   impugnato,   dopo    revocata           l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.                L'azione non puo' essere  proposta  se,  dopo  revocata           l'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno.».                «Art. 120 (Incapacita' di intendere o di volere). -  Il           matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che,           quantunque non interdetto, provi di essere  stato  incapace           di intendere  o  di  volere,  per  qualunque  causa,  anche           transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.                L'azione non  puo'  essere  proposta  se  vi  e'  stata           coabitazione per un anno dopo che il  coniuge  incapace  ha           recuperato la pienezza delle facolta' mentali.».                «Art. 123 (Simulazione). - Il  matrimonio  puo'  essere           impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi  abbiano           convenuto  di  non  adempiere  agli  obblighi  e   di   non           esercitare i diritti da esso discendenti.                L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla           celebrazione del  matrimonio  ovvero  nel  caso  in  cui  i           contraenti abbiano convissuto come coniugi  successivamente           alla celebrazione medesima.».                «Art. 125 (Azione del pubblico ministero).  -  L'azione           di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero           dopo la morte di uno dei coniugi.».                «Art. 126 (Separazione  dei  coniugi  in  pendenza  del           giudizio). - Quando e' proposta  domanda  di  nullita'  del           matrimonio, il  tribunale  puo',  su  istanza  di  uno  dei           coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il           giudizio; puo' ordinarla  anche  d'ufficio,  se  ambedue  i           coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.».                «Art. 127 (Intrasmissibilita' dell'azione). -  L'azione           per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi  se           non  quando  il  giudizio  e'  gia'  pendente  alla   morte           dell'attore.».                «Art. 128 (Matrimonio putativo). - Se il matrimonio  e'           dichiarato nullo, gli  effetti  del  matrimonio  valido  si           producono, in favore dei coniugi, fino  alla  sentenza  che           pronunzia la nullita', quando i  coniugi  stessi  lo  hanno           contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso  e'           stato estorto con  violenza  o  determinato  da  timore  di           eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi.                Il matrimonio  dichiarato  nullo  ha  gli  effetti  del           matrimonio valido rispetto ai figli.                Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano           per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono  soltanto  in           favore di lui e dei figli.                Il matrimonio dichiarato nullo, contratto  in  malafede           da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido           rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo           che la nullita' dipenda da incesto.                Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai  figli           si applica l'art. 251.».                «Art. 129 (Diritti dei coniugi in buona fede). - Quando           le  condizioni  del  matrimonio  putativo   si   verificano           rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo'  disporre  a           carico di uno di essi e per un periodo non superiore a  tre           anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro,           in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro,  ove           questi non abbia adeguati redditi propri e non sia  passato           a nuove nozze.                Per i provvedimenti che il giudice adotta  riguardo  ai           figli, si applica l'art. 155.».                «Art. 129-bis (Responsabilita' del coniuge in mala fede           e del terzo). - Il  coniuge  al  quale  sia  imputabile  la           nullita'  del  matrimonio,  e'   tenuto   a   corrispondere           all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio  sia           annullato, una congrua indennita',  anche  in  mancanza  di           prova  del  danno  sofferto.  L'indennita'  deve   comunque           comprendere una somma corrispondente  al  mantenimento  per           tre anni. E' tenuto altresi' a  prestare  gli  alimenti  al           coniuge in buona  fede,  sempre  che  non  vi  siano  altri           obbligati.                Il terzo  al  quale  sia  imputabile  la  nullita'  del           matrimonio e' tenuto a corrispondere al  coniuge  in  buona           fede, se il matrimonio e' annullato, l'indennita'  prevista           nel comma precedente.                In ogni caso il terzo che abbia concorso  con  uno  dei           coniugi nel  determinare  la  nullita'  del  matrimonio  e'           solidalmente responsabile con lo stesso  per  il  pagamento           dell'indennita'.».            Comma 7:                Si riporta il testo dell'art. 122, comma 3, numeri  2),           3) e 4), del Codice civile:                «Art. 122  (Violenza  ed  errore).  -  Commi  1.  e  2.           (Omissis).                L'errore  sulle  qualita'   personali   e'   essenziale           qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro  coniuge,           si accerti che  lo  stesso  non  avrebbe  prestato  il  suo           consenso se le  avesse  esattamente  conosciute  e  purche'           l'errore riguardi:                1) (Omissis).                2) l'esistenza di una sentenza di condanna per  delitto           non colposo alla reclusione non inferiore  a  cinque  anni,           salvo il caso di  intervenuta  riabilitazione  prima  della           celebrazione del matrimonio. L'azione di  annullamento  non           puo' essere proposta prima che  la  sentenza  sia  divenuta           irrevocabile;                3)  la  dichiarazione   di   delinquenza   abituale   o           professionale;                4)  la  circostanza  che  l'altro  coniuge  sia   stato           condannato per delitti concernenti la prostituzione a  pena           non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puo'           essere  proposta  prima  che  la  condanna   sia   divenuta           irrevocabile;                 (Omissis).».            Comma 13:                - Si riporta il testo degli articoli 162,  163,  164  e           166 del Codice civile:                «Art. 162 (Forma delle convenzioni matrimoniali). -  Le           convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per  atto           pubblico sotto pena di nullita'.                La scelta del regime di separazione puo'  anche  essere           dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.                Le convenzioni possono essere stipulate in ogni  tempo,           ferme restando le disposizioni dell'art. 194.                Le convenzioni matrimoniali non possono essere  opposte           ai terzi quando  a  margine  dell'atto  di  matrimonio  non           risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante           e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al           secondo comma.».                «Art. 163 (Modifica delle convenzioni). - Le  modifiche           delle convenzioni matrimoniali, anteriori o  successive  al           matrimonio, non hanno effetto se  l'atto  pubblico  non  e'           stipulato col consenso di tutte le persone che  sono  state           parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.                Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con  atto           pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce  i           suoi  effetti   se   le   altre   parti   esprimono   anche           successivamente il loro consenso, salva l'omologazione  del           giudice. L'omologazione puo' essere  chiesta  da  tutte  le           persone che  hanno  partecipato  alla  modificazione  delle           convenzioni o dai loro eredi.                Le modifiche convenute e la  sentenza  di  omologazione           hanno effetto  rispetto  ai  terzi  solo  se  ne  e'  fatta           annotazione in margine all'atto del matrimonio.                L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della           trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa  sia           richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.».                «Art. 164 (Simulazione delle convenzioni matrimoniali).           - E' consentita ai terzi la prova della  simulazione  delle           convenzioni matrimoniali.                Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei           confronti di coloro tra i quali sono intervenute,  solo  se           fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le           persone   che   sono   state   parti   nelle    convenzioni           matrimoniali.».                «Art.  166  (Capacita'  dell'inabilitato).  -  Per   la           validita' delle stipulazioni e delle donazioni,  fatte  nel           contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui  contro           il quale e' stato promosso giudizio di  inabilitazione,  e'           necessaria l'assistenza  del  curatore  gia'  nominato.  Se           questi non e'  stato  ancora  nominato,  si  provvede  alla           nomina di un curatore speciale.».                - Si riporta la rubrica relativa alle sezioni II,  III,           IV, V e VI del capo IV del titolo VI del  primo  libro  del           Codice civile:                «Titolo VI - Del matrimonio                Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia                Sezione II - Del  fondo  patrimoniale;  Sezione  III  -           Della  comunione  legale;  Sezione  IV  -  Della  comunione           convenzionale; Sezione V - Del regime  di  separazione  dei           beni; Sezione VI - Dell'impresa familiare.».            Comma 14:                - Si riporta il  testo  dell'art.  342-ter  del  Codice           civile:                «Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione). -           Con il decreto di cui all'art. 342-bis il giudice ordina al           coniuge  o  convivente,   che   ha   tenuto   la   condotta           pregiudizievole, la  cessazione  della  stessa  condotta  e           dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o           del convivente che ha tenuto  la  condotta  pregiudizievole           prescrivendogli altresi', ove occorra, di  non  avvicinarsi           ai luoghi  abitualmente  frequentati  dall'istante,  ed  in           particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia           d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi  congiunti           o  di  altre  persone  ed  in  prossimita'  dei  luoghi  di           istruzione dei figli della coppia,  salvo  che  questi  non           debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.                Il  giudice  puo'  disporre,  altresi',   ove   occorra           l'intervento dei servizi sociali del  territorio  o  di  un           centro di mediazione familiare, nonche' delle  associazioni           che  abbiano   come   fine   statutario   il   sostegno   e           l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime           di abusi  e  maltrattati;  il  pagamento  periodico  di  un           assegno a favore delle persone conviventi che, per  effetto           dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di           mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di  versamento           e prescrivendo, se del  caso,  che  la  somma  sia  versata           direttamente  all'avente  diritto  dal  datore  di   lavoro           dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo  stesso           spettante.                Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui  ai           precedenti  commi,  stabilisce  la  durata  dell'ordine  di           protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione           dello stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno  e           puo' essere prorogata, su istanza  di  parte,  soltanto  se           ricorrano  gravi   motivi   per   il   tempo   strettamente           necessario.                Con  il  medesimo  decreto  il  giudice  determina   le           modalita'  di  attuazione.  Ove   sorgano   difficolta'   o           contestazioni in ordine all'esecuzione, lo  stesso  giudice           provvede  con  decreto  ad  emanare  i  provvedimenti  piu'           opportuni per l'attuazione, ivi  compreso  l'ausilio  della           forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.».            Comma 17:                - Si riporta il testo degli articoli 2118  e  2120  del           Codice civile:                «Art.   2118   (Recesso   dal   contratto    a    tempo           indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal           contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  dando   il           preavviso nel termine e nei  modi  stabiliti  [dalle  norme           corporative], dagli usi o secondo equita'.                In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto  verso           l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della           retribuzione  che  sarebbe  spettata  per  il  periodo   di           preavviso.                La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel           caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di           lavoro.».                «Art.  2120  (Disciplina  del   trattamento   di   fine           rapporto). - In ogni caso di  cessazione  del  rapporto  di           lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha  diritto  ad           un  trattamento  di  fine  rapporto.  Tale  trattamento  si           calcola sommando per ciascun anno  di  servizio  una  quota           pari   e   comunque   non   superiore   all'importo   della           retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per  13,5.  La           quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,           computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali  o           superiori a 15 giorni.                Salvo diversa previsione dei  contratti  collettivi  la           retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende           tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in           natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a           titolo non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto  e'           corrisposto a titolo di rimborso spese.                In caso di sospensione della prestazione di lavoro  nel           corso dell'anno per una delle cause di cui  all'art.  2110,           nonche' in caso di sospensione totale  o  parziale  per  la           quale sia prevista l'integrazione  salariale,  deve  essere           computato  nella  retribuzione  di  cui  al   primo   comma           l'equivalente  della  retribuzione  a  cui  il   lavoratore           avrebbe avuto diritto in caso di  normale  svolgimento  del           rapporto di lavoro.                Il trattamento di cui al precedente  primo  comma,  con           esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,           su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con           l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in           misura fissa e dal 75 per  cento  dell'aumento  dell'indice           dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed           impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese   di           dicembre dell'anno precedente.                Ai fini della applicazione del tasso  di  rivalutazione           di  cui  al  comma  precedente  per   frazioni   di   anno,           l'incremento dell'indice ISTAT  e'  quello  risultante  nel           mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello           di dicembre  dell'anno  precedente.  Le  frazioni  di  mese           uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese           intero.                Il prestatore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni  di           servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo'  chiedere,           in costanza di rapporto di lavoro,  una  anticipazione  non           superiore al 70  per  cento  sul  trattamento  cui  avrebbe           diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della           richiesta.                Le  richieste  sono  soddisfatte  annualmente  entro  i           limiti del 10 per cento degli  aventi  titolo,  di  cui  al           precedente comma, e comunque del 4  per  cento  del  numero           totale dei dipendenti.                La richiesta deve essere giustificata dalla  necessita'           di:                a) eventuali spese sanitarie per terapie  e  interventi           straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture           pubbliche;                b) acquisto della prima casa di abitazione  per  se'  o           per i figli, documentato con atto notarile.                L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel           corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli           effetti, dal trattamento di fine rapporto.                Nell'ipotesi   di   cui   all'art.   2122   la   stessa           anticipazione e' detratta  dall'indennita'  prevista  dalla           norma medesima.                Condizioni di miglior favore  possono  essere  previste           dai  contratti  collettivi  o  da  patti   individuali.   I           contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri  di           priorita'   per   l'accoglimento   delle    richieste    di           anticipazione.».            Comma 19:                Il Titolo XIII del primo libro del Codice civile  reca:           «Degli alimenti».                - Si riporta il testo degli articoli 116, comma 1, 146,           2647, 2653, comma 1, numero 4), e 2659 del Codice civile:                «Art.   116   (Matrimonio   dello    straniero    nella           Repubblica). - Lo straniero che vuole contrarre  matrimonio           nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello  stato           civile  una  dichiarazione  dell'autorita'  competente  del           proprio paese, dalla quale risulti che giusta  le  leggi  a           cui e' sottoposto  nulla  osta  al  matrimonio  nonche'  un           documento  attestante  la  regolarita'  del  soggiorno  nel           territorio italiano.                Commi 2. e 3. (Omissis).».                «Art. 146 (Allontanamento dalla residenza familiare). -           Il  diritto  all'assistenza  morale  e  materiale  previsto           dall'art. 143 e' sospeso nei  confronti  del  coniuge  che,           allontanatosi senza giusta causa dalla residenza  familiare           rifiuta di tornarvi.                La proposizione  della  domanda  di  separazione  o  di           annullamento  o  di  scioglimento  o  di  cessazione  degli           effetti civili del matrimonio costituisce giusta  causa  di           allontanamento dalla residenza familiare.                Il giudice puo', secondo le  circostanze,  ordinare  il           sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella  misura           atta a  garantire  l'adempimento  degli  obblighi  previsti           dagli articoli 143, terzo comma, e 147.».                «Art.  2647  (Costituzione  del  fondo  patrimoniale  e           separazione di beni). - Devono essere trascritti, se  hanno           per  oggetto  beni  immobili,  la  costituzione  del  fondo           patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che  escludono  i           beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti  e  i           provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti  di           acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e)           ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi           titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare  del           bene escluso o che cessa di far parte della comunione.                Le trascrizioni previste dal  precedente  comma  devono           essere eseguite anche relativamente ai  beni  immobili  che           successivamente  entrano  a  far   parte   del   patrimonio           familiare  o  risultano  esclusi  dalla  comunione  tra   i           coniugi.                La  trascrizione  del  vincolo  derivante   dal   fondo           patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita           d'ufficio   dal   conservatore   contemporaneamente    alla           trascrizione dell'acquisto a causa di morte.».                «Art.  2653  (Altre   domande   e   atti   soggetti   a           trascrizione a diversi effetti). - Devono parimenti  essere           trascritti:                1) - 2) - 3) (Omissis).                4) le domande di separazione degli  immobili  dotali  e           quelle di scioglimento della comunione tra  coniugi  avente           per oggetto beni immobili.                La  sentenza  che  pronunzia  la   separazione   o   lo           scioglimento  non  ha  effetto  a  danno  dei  terzi   che,           anteriormente  alla  trascrizione  della   domanda,   hanno           validamente acquistato dal marito diritti relativi  a  beni           dotali o a beni della comunione;                5) (Omissis).».                «Art. 2659 (Nota di trascrizione).  -  Chi  domanda  la           trascrizione  di  un  atto  tra  vivi  deve  presentare  al           conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia           del titolo, una  nota  in  doppio  originale,  nella  quale           devono essere indicati:                1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita  e           il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il  regime           patrimoniale delle stesse,  se  coniugate,  secondo  quanto           risulta  da  loro  dichiarazione  resa  nel  titolo  o   da           certificato   dell'ufficiale   di    stato    civile;    la           denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero  di           codice fiscale delle  persone  giuridiche,  delle  societa'           previste dai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del  libro           quinto  e  delle   associazioni   non   riconosciute,   con           l'indicazione,  per  queste  ultime  e  per   le   societa'           semplici, anche delle  generalita'  delle  persone  che  le           rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i  condominii           devono   essere   indicati    l'eventuale    denominazione,           l'ubicazione e il codice fiscale;                2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data           del medesimo;                3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale  che  ha           ricevuto l'atto  o  autenticato  le  firme,  o  l'autorita'           giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;                4) la  natura  e  la  situazione  dei  beni  a  cui  si           riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art.           2826, nonche', nel caso previsto dall'art. 2645-bis,  comma           4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui  a           quest'ultima disposizione.                Se l'acquisto,  la  rinunzia  o  la  modificazione  del           diritto sono sottoposti a termine o  a  condizione,  se  ne           deve  fare  menzione  nella  nota  di  trascrizione.   Tale           menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto  si           trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata  o  la           condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale           e' scaduto.».                - La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad           una famiglia), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  17           maggio 1983, n. 133, S.O.            Comma 21:                - Si riporta la rubrica del capo III e X del titolo  I,           del titolo II e del capo II e V-bis del titolo IV del libro           secondo del Codice civile:                «TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni                Capo III - Dell'indegnita'; Capo X - Dei legittimari                TITOLO II - Delle successioni legittime                TITOLO IV - Della divisione                Capo II - Della collazione; Capo V-bis. - Del patto  di           famiglia.».            Comma 23:                - Si riporta il testo dell'art. 3, numero 1)  e  numero           2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970,           n.  898  (Disciplina   dei   casi   di   scioglimento   del           matrimonio):                «Art. 3 - 1. Lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli           effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da  uno           dei coniugi:                  1)  quando,  dopo  la  celebrazione  del  matrimonio,           l'altro coniuge e' stato condannato, con  sentenza  passata           in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:                a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore  ad  anni           quindici, anche con piu' sentenze, per uno o  piu'  delitti           non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per           motivi di particolare valore morale e sociale;                b) a qualsiasi pena detentiva per  il  delitto  di  cui           all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui           agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero           per induzione, costrizione, sfruttamento o  favoreggiamento           della prostituzione;                c) a qualsiasi  pena  per  omicidio  volontario  di  un           figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di           un figlio;                d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne,           per i delitti  di  cui  all'art.  582,  quando  ricorra  la           circostanza aggravante di cui al  secondo  comma  dell'art.           583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice  penale,  in           danno del coniuge o di un figlio.                Nelle ipotesi  previste  alla  lettera  d)  il  giudice           competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione           degli effetti  civili  del  matrimonio  accerta,  anche  in           considerazione del comportamento successivo del  convenuto,           la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o  ricostituire  la           convivenza familiare.                Per tutte le ipotesi previste nel n.  1)  del  presente           articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia           stato condannato per concorso nel reato  ovvero  quando  la           convivenza coniugale e' ripresa;                  2) nei casi in cui:                a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di           mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del           numero  1)  del  presente  articolo,  quando   il   giudice           competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione           degli effetti civili del matrimonio  accerta  l'inidoneita'           del convenuto a  mantenere  o  ricostituire  la  convivenza           familiare;                b) (Omissis);                c)  il  procedimento  penale  promosso  per  i  delitti           previsti dalle lettere b) e  c)  del  n.  1)  del  presente           articolo  si  e'  concluso  con  sentenza  di  non  doversi           procedere per  estinzione  del  reato,  quando  il  giudice           competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione           degli effetti civili del matrimonio ritiene che  nei  fatti           commessi  sussistano  gli   elementi   costitutivi   e   le           condizioni di punibilita' dei delitti stessi;                d) il procedimento penale per incesto  si  e'  concluso           con  sentenza  di  proscioglimento  o  di  assoluzione  che           dichiari non punibile il fatto  per  mancanze  di  pubblico           scandalo;                e) l'altro coniuge, cittadino  straniero,  ha  ottenuto           all'estero l'annullamento o lo scioglimento del  matrimonio           o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;                f) - g) (Omissis).».            Comma 25:                - Si riporta il testo degli articoli 4, 5, commi 1 e da           5 a 11, degli articoli 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis,  12-ter,           12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della citata  legge  1°           dicembre 1970, n. 898:                «Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o           la  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  si           propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune           dei coniugi ovvero,  in  mancanza,  del  luogo  in  cui  il           coniuge convenuto ha  residenza  o  domicilio.  Qualora  il           coniuge  convenuto  sia  residente  all'estero  o   risulti           irreperibile, la domanda si propone al tribunale del  luogo           di residenza o di domicilio  del  ricorrente  e,  se  anche           questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della           Repubblica. La domanda congiunta puo'  essere  proposta  al           tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno  o           dell'altro coniuge.                2.  La  domanda  si  propone  con  ricorso,  che   deve           contenere l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di           diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio           o di  cessazione  degli  effetti  civili  dello  stesso  e'           fondata.                3.  Del  ricorso  il  cancelliere   da'   comunicazione           all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo   dove   il           matrimonio  fu  trascritto  per  l'annotazione   in   calce           all'atto.                4. Nel ricorso  deve  essere  indicata  l'esistenza  di           figli di entrambi i coniugi.                5. Il  presidente  del  tribunale,  nei  cinque  giorni           successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la           data di comparizione dei coniugi davanti a  se',  che  deve           avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso,  il           termine per la notificazione del ricorso e del  decreto  ed           il termine entro cui il coniuge convenuto  puo'  depositare           memoria difensiva e  documenti.  Il  presidente  nomina  un           curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente  o           legalmente incapace.                6. Al ricorso  e  alla  prima  memoria  difensiva  sono           allegate    le    ultime    dichiarazioni    dei    redditi           rispettivamente presentate.                7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del           tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e           con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente  non  si           presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se  non  si           presenta il coniuge convenuto, il presidente  puo'  fissare           un nuovo giorno  per  la  comparizione,  ordinando  che  la           notificazione del ricorso e del decreto gli sia  rinnovata.           All'udienza di comparizione, il presidente deve  sentire  i           coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di           conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il  presidente  fa           redigere processo verbale della conciliazione.                8. Se  la  conciliazione  non  riesce,  il  presidente,           sentiti  i  coniugi  e  i  rispettivi  difensori   nonche',           disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli           anni dodici  e  anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di           discernimento,  da',  anche  d'ufficio,  con  ordinanza   i           provvedimenti temporanei e  urgenti  che  reputa  opportuni           nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice           istruttore e fissa l'udienza di comparizione e  trattazione           dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede,           se il coniuge convenuto non compare, sentito il  ricorrente           e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo'  essere           revocata o modificata dal giudice  istruttore.  Si  applica           l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del  codice  di           procedura civile.                9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro           cui la stessa  deve  essere  notificata  al  convenuto  non           comparso,  e  quella   dell'udienza   di   comparizione   e           trattazione devono intercorrere i termini di  cui  all'art.           163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.                10. Con l'ordinanza di cui al comma  8,  il  presidente           assegna altresi' termine al ricorrente per il  deposito  in           cancelleria di  memoria  integrativa,  che  deve  avere  il           contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2),  3),           4), 5) e 6), del codice di procedura civile  e  termine  al           convenuto per la costituzione in giudizio  ai  sensi  degli           articoli 166 e 167, primo e  secondo  comma,  dello  stesso           codice  nonche'  per  la   proposizione   delle   eccezioni           processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.           L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto  che           la  costituzione  oltre  il  suddetto  termine  implica  le           decadenze di cui  all'art.  167  del  codice  di  procedura           civile e che oltre il  termine  stesso  non  potranno  piu'           essere proposte le eccezioni processuali e  di  merito  non           rilevabili d'ufficio.                11.  All'udienza  davanti  al  giudice  istruttore   si           applicano le disposizioni di cui agli articoli 180  e  183,           commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo,  del           codice di procedura civile. Si applica altresi' l'art.  184           del medesimo codice.                12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la           determinazione dell'assegno, il tribunale  emette  sentenza           non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione           degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale  sentenza           e' ammesso solo  appello  immediato.  Appena  formatosi  il           giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10.                13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva,  il           tribunale, emettendo  la  sentenza  che  dispone  l'obbligo           della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale           obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.                14. Per la parte relativa ai  provvedimenti  di  natura           economica la sentenza di primo  grado  e'  provvisoriamente           esecutiva.                15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.                16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento  o           di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  che           indichi anche compiutamente  le  condizioni  inerenti  alla           prole e ai rapporti economici, e' proposta con  ricorso  al           tribunale in camera di consiglio. Il tribunale,  sentiti  i           coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge  e           valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse  dei           figli, decide con sentenza. Qualora  il  tribunale  ravvisi           che le condizioni relative ai figli sono in  contrasto  con           gli interessi degli stessi, si applica la procedura di  cui           al comma 8.».                «Art. 5. - 1. Il Tribunale  adito,  in  contraddittorio           delle parti e con l'intervento  obbligatorio  del  pubblico           ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di  cui           all'art. 3, pronuncia con sentenza  lo  scioglimento  o  la           cessazione degli effetti civili del  matrimonio  ed  ordina           all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  ove  venne           trascritto il  matrimonio  di  procedere  alla  annotazione           della sentenza.                Commi da 2. a 4. (Omissis).                5. La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle  parti.           Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del codice           di procedura civile,  proporre  impugnazione  limitatamente           agli interessi patrimoniali dei figli minori  o  legalmente           incapaci.                6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento  o  la           cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   il           Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle           ragioni  della  decisione,  del  contributo  personale   ed           economico dato da ciascuno  alla  conduzione  familiare  ed           alla formazione del patrimonio  di  ciascuno  o  di  quello           comune,  del  reddito  di  entrambi,  e  valutati  tutti  i           suddetti  elementi  anche  in  rapporto  alla  durata   del           matrimonio,   dispone   l'obbligo   per   un   coniuge   di           somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno           quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati  o  comunque  non           puo' procurarseli per ragioni oggettive.                7. La sentenza deve  stabilire  anche  un  criterio  di           adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento           agli indici di svalutazione monetaria. Il  Tribunale  puo',           in caso di palese iniquita', escludere  la  previsione  con           motivata decisione.                8.  Su  accordo  delle  parti  la  corresponsione  puo'           avvenire in unica soluzione ove questa  sia  ritenuta  equa           dal Tribunale. In tal caso non puo' essere proposta  alcuna           successiva domanda di contenuto economico.                9.  I  coniugi   devono   presentare   all'udienza   di           comparizione  avanti  al  presidente   del   Tribunale   la           dichiarazione personale dei redditi e  ogni  documentazione           relativa ai loro redditi e al loro patrimonio  personale  e           comune. In  caso  di  contestazioni  il  Tribunale  dispone           indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore           di vita,  valendosi,  se  del  caso,  anche  della  polizia           tributaria.                10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno  cessa  se           il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove           nozze.                11.  Il  coniuge,  al  quale  non  spetti  l'assistenza           sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto  nei           confronti  dell'ente  mutualistico  da  cui  sia  assistito           l'altro coniuge. Il diritto si estingue  se  egli  passa  a           nuove nozze.».                «Art.  8.  -  1.  Il   Tribunale   che   pronuncia   lo           scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del           matrimonio puo' imporre all'obbligato  di  prestare  idonea           garanzia reale o personale se esiste il pericolo  che  egli           possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui  agli           articoli 5 e 6.                2. La  sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione           dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del  codice           civile.                3. Il coniuge cui spetta  la  corresponsione  periodica           dell'assegno,  dopo  la  costituzione  in  mora   a   mezzo           raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   del   coniuge           obbligato e inadempiente per un periodo  di  almeno  trenta           giorni,  puo'  notificare  il  provvedimento  in   cui   e'           stabilita  la  misura  dell'assegno  ai  terzi   tenuti   a           corrispondere periodicamente somme  di  denaro  al  coniuge           obbligato con l'invito a versargli  direttamente  le  somme           dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.                4.  Ove  il  terzo  cui   sia   stato   notificato   il           provvedimento non adempia, il coniuge creditore  ha  azione           diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle           somme dovutegli quale  assegno  di  mantenimento  ai  sensi           degli articoli 5 e 6.                5.  Qualora  il  credito  del  coniuge  obbligato   nei           confronti dei suddetti terzi sia stato  gia'  pignorato  al           momento  della  notificazione,  all'assegnazione   e   alla           ripartizione delle somme  fra  il  coniuge  cui  spetta  la           corresponsione   periodica   dell'assegno,   il   creditore           procedente  e  i  creditori  intervenuti   nell'esecuzione,           provvede il giudice dell'esecuzione.                6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art.  1  del           testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il           pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi,  salari   e           pensioni dei dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,           approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5           gennaio 1950, n. 180, nonche'  gli  altri  enti  datori  di           lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui  e'           stabilita  la  misura  dell'assegno  e  l'invito  a  pagare           direttamente  al  coniuge  cui  spetta  la   corresponsione           periodica, non possono  versare  a  quest'ultimo  oltre  la           meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,  comprensive           anche degli assegni e degli emolumenti accessori.                7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le           ragioni  del  creditore  in  ordine  all'adempimento  degli           obblighi  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  su   richiesta           dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il  sequestro           dei beni del coniuge obbligato a  somministrare  l'assegno.           Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione           dell'assegno di cui al precedente  comma  sono  soggette  a           sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della  meta'           per il soddisfacimento dell'assegno periodico di  cui  agli           articoli 5 e 6.».                «Art. 9. - 1. Qualora sopravvengono giustificati motivi           dopo  la  sentenza  che  pronuncia  lo  scioglimento  o  la           cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   il           Tribunale, in camera di consiglio e,  per  i  provvedimenti           relativi ai  figli,  con  la  partecipazione  del  pubblico           ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione           delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di           quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi           da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.                2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di  un           coniuge superstite avente i requisiti per  la  pensione  di           reversibilita', il  coniuge  rispetto  al  quale  e'  stata           pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione  degli           effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato  a           nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno  ai  sensi           dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il           rapporto da cui trae origine il  trattamento  pensionistico           sia anteriore alla sentenza.                3.  Qualora  esista  un  coniuge  superstite  avente  i           requisiti per la  pensione  di  reversibilita',  una  quota           della pensione e degli altri assegni a questi spettanti  e'           attribuita dal Tribunale, tenendo conto  della  durata  del           rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata           la sentenza di scioglimento o di cessazione  degli  effetti           civili del matrimonio e che sia  titolare  dell'assegno  di           cui all'art. 5. Se  in  tale  condizione  si  trovano  piu'           persone, il Tribunale provvede a  ripartire  fra  tutti  la           pensione e gli altri assegni, nonche'  a  ripartire  tra  i           restanti le quote  attribuite  a  chi  sia  successivamente           morto o passato a nuove nozze.                4.  Restano   fermi,   nei   limiti   stabiliti   dalla           legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori           o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.                5. Alle domande  giudiziali  dirette  al  conseguimento           della pensione di reversibilita' o di parte  di  essa  deve           essere allegato un atto notorio, ai  sensi  della  legge  4           gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti  gli  aventi           diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la  domanda           non pregiudica la tutela, nei  confronti  dei  beneficiari,           degli   aventi   diritto   pretermessi,   salva    comunque           l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni           mendaci.».                «Art.  9-bis.  -  1.  A  colui  al   quale   e'   stato           riconosciuto il diritto alla  corresponsione  periodica  di           somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato           di bisogno, il Tribunale, dopo il  decesso  dell'obbligato,           puo' attribuire un assegno periodico a carico dell'eredita'           tenendo conto dell'importo di quelle somme,  della  entita'           del bisogno,  dell'eventuale  pensione  di  reversibilita',           delle sostanze ereditarie,  del  numero  e  della  qualita'           degli eredi e delle loro condizioni  economiche.  L'assegno           non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti  dall'art.           5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.                2.   Su   accordo   delle   parti   la   corresponsione           dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione.  Il  diritto           all'assegno si estingue se il beneficiario  passa  a  nuove           nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga           lo  stato  di  bisogno  l'assegno  puo'  essere  nuovamente           attribuito.».                «Art.  10.  -  1.  La   sentenza   che   pronuncia   lo           scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del           matrimonio, quando sia passata in  giudicato,  deve  essere           trasmessa in copia autentica, a cura  del  cancelliere  del           tribunale o della  Corte  che  l'ha  emessa,  all'ufficiale           dello stato civile del  comune  in  cui  il  matrimonio  fu           trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di           cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.                2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili           del  matrimonio,  pronunciati  nei   casi   rispettivamente           previsti dagli articoli 1 e 2 della presente  legge,  hanno           efficacia,  a  tutti  gli  effetti   civili,   dal   giorno           dell'annotazione della sentenza.».                «Art. 12-bis. - 1. Il coniuge  nei  cui  confronti  sia           stata pronunciata sentenza di scioglimento o di  cessazione           degli effetti civili del  matrimonio  ha  diritto,  se  non           passato a nuove nozze e in quanto sia titolare  di  assegno           ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennita' di           fine rapporto percepita dall'altro coniuge  all'atto  della           cessazione del rapporto di  lavoro  anche  se  l'indennita'           viene a maturare dopo la sentenza.                2. Tale percentuale  e'  pari  al  quaranta  per  cento           dell'indennita' totale  riferibile  agli  anni  in  cui  il           rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio.».                «Art. 12-ter. - 1. In  caso  di  genitori  rispetto  ai           quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento  o  di           cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione           di reversibilita' spettante ad essi  per  la  morte  di  un           figlio  deceduto  per  fatti  di  servizio  e'   attribuita           automaticamente  dall'ente  erogante  in  parti  eguali   a           ciascun genitore.                2. Alla morte di uno dei genitori, la  quota  parte  di           pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.                3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta           sentenza, per la pensione di  reversibilita'  spettante  al           genitore del dante causa secondo  le  disposizioni  di  cui           agli articoli 83 e 87  del  decreto  del  Presidente  della           Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».                «Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai  diritti           di obbligazione di cui alla presente  legge  e'  competente           anche il giudice del luogo  in  cui  deve  essere  eseguita           l'obbligazione dedotta in giudizio.».                «Art. 12-quinquies. - 1.  Allo  straniero,  coniuge  di           cittadina  italiana,  la  legge  nazionale  del  quale  non           disciplina lo scioglimento o la  cessazione  degli  effetti           civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di  cui           alla presente legge.».                «Art.  12-sexies.  -  1.  Al  coniuge  che  si  sottrae           all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto  a  norma           degli articoli 5 e 6 della presente legge si  applicano  le           pene previste dall'art. 570 del codice penale.                La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,           sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi  e  dei           decreti della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo  a           chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come           legge dello Stato.».                - Si riporta  il  testo  degli  articoli  6  e  12  del           decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con           modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure           urgenti di degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi           per la definizione dell'arretrato in  materia  di  processo           civile):                «Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o           piu' avvocati per le soluzioni consensuali  di  separazione           personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   o   di           scioglimento del matrimonio, di modifica  delle  condizioni           di separazione o di  divorzio).  -  1.  La  convenzione  di           negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo'           essere conclusa tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una           soluzione  consensuale   di   separazione   personale,   di           cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di           scioglimento del matrimonio nei casi  di  cui  all'art.  3,           primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre           1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle           condizioni di separazione o di divorzio.                2. In mancanza di figli minori,  di  figli  maggiorenni           incapaci o portatori di handicap grave ai  sensi  dell'art.           3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  ovvero           economicamente non autosufficienti, l'accordo  raggiunto  a           seguito  di  convenzione  di  negoziazione   assistita   e'           trasmesso  al  procuratore  della  Repubblica   presso   il           tribunale  competente  il   quale,   quando   non   ravvisa           irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per  gli           adempimenti ai sensi del comma  3.  In  presenza  di  figli           minori,  di  figli  maggiorenni  incapaci  o  portatori  di           handicap grave ovvero economicamente  non  autosufficienti,           l'accordo   raggiunto   a   seguito   di   convenzione   di           negoziazione  assistita  deve  essere  trasmesso  entro  il           termine di dieci giorni  al  procuratore  della  Repubblica           presso il tribunale competente, il  quale,  quando  ritiene           che  l'accordo  risponde  all'interesse   dei   figli,   lo           autorizza.  Quando  ritiene  che  l'accordo  non   risponde           all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo           trasmette,  entro  cinque   giorni,   al   presidente   del           tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni,  la           comparizione  delle  parti  e   provvede   senza   ritardo.           All'accordo autorizzato si applica il comma 3.                3. L'accordo  raggiunto  a  seguito  della  convenzione           produce  gli  effetti  e  tiene  luogo  dei   provvedimenti           giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma  1,  i           procedimenti di separazione personale, di cessazione  degli           effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del           matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione  o           di divorzio. Nell'accordo si  da'  atto  che  gli  avvocati           hanno tentato di conciliare le parti e le  hanno  informate           della possibilita' di esperire la  mediazione  familiare  e           che gli avvocati hanno informato le  parti  dell'importanza           per il minore di trascorrere tempi  adeguati  con  ciascuno           dei  genitori.  L'avvocato  della  parte  e'  obbligato   a           trasmettere,   entro   il   termine   di   dieci    giorni,           all'ufficiale dello stato  civile  del  Comune  in  cui  il           matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata           dallo stesso, dell'accordo munito delle  certificazioni  di           cui all'art. 5.                4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma  3,           terzo periodo,  e'  applicata  la  sanzione  amministrativa           pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.  Alla  irrogazione           della sanzione di cui al periodo che precede e'  competente           il Comune in cui  devono  essere  eseguite  le  annotazioni           previste dall'art. 69  del  decreto  del  Presidente  della           Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.                5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3           novembre  2000,  n.  396,  sono   apportate   le   seguenti           modificazioni:                  a) all'art. 49,  comma  1,  dopo  la  lettera  g)  e'           inserita la seguente:                «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di  convenzione           di negoziazione assistita da uno  o  piu'  avvocati  ovvero           autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere           una  soluzione  consensuale  di  cessazione  degli  effetti           civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;                  b) all'art. 63,  comma  2,  dopo  la  lettera  h)  e'           aggiunta la seguente:                «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di  convenzione           di negoziazione assistita da uno o piu'  avvocati  conclusi           tra  coniugi  al  fine   di   raggiungere   una   soluzione           consensuale di separazione personale, di  cessazione  degli           effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del           matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle   condizioni   di           separazione o di divorzio»;                  c) all'art. 69,  comma  1,  dopo  la  lettera  d)  e'           inserita la seguente:                «d-bis)  degli   accordi   raggiunti   a   seguito   di           convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'           avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine           di raggiungere una  soluzione  consensuale  di  separazione           personale,  di  cessazione   degli   effetti   civili   del           matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»».                «Art. 12 (Separazione consensuale, richiesta  congiunta           di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del           matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o  di           divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile). - 1.  I           coniugi  possono  concludere,  innanzi  al  sindaco,  quale           ufficiale dello  stato  civile  a  norma  dell'art.  1  del           decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.           396, del comune di residenza di uno di loro  o  del  comune           presso cui e' iscritto o trascritto l'atto  di  matrimonio,           con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo  di           separazione personale ovvero, nei casi di cui  all'art.  3,           primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre           1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti           civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni           di separazione o di divorzio.                2. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si           applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni           incapaci o portatori di handicap grave ai  sensi  dell'art.           3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  ovvero           economicamente non autosufficienti.                3. L'ufficiale dello stato civile  riceve  da  ciascuna           delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa  di           un avvocato, la dichiarazione che esse  vogliono  separarsi           ovvero far cessare gli  effetti  civili  del  matrimonio  o           ottenerne lo scioglimento secondo condizioni  tra  di  esse           concordate. Allo stesso modo si  procede  per  la  modifica           delle condizioni di separazione o  di  divorzio.  L'accordo           non puo' contenere  patti  di  trasferimento  patrimoniale.           L'atto contenente l'accordo  e'  compilato  e  sottoscritto           immediatamente dopo il ricevimento delle  dichiarazioni  di           cui  al  presente  comma.   L'accordo   tiene   luogo   dei           provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi  di  cui           al comma 1, i procedimenti  di  separazione  personale,  di           cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di           scioglimento del matrimonio e di modifica delle  condizioni           di separazione o di divorzio. Nei soli casi di  separazione           personale, ovvero di cessazione degli  effetti  civili  del           matrimonio  o  di  scioglimento  del   matrimonio   secondo           condizioni  concordate,  l'ufficiale  dello  stato  civile,           quando riceve le dichiarazioni dei  coniugi,  li  invita  a           comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni  dalla           ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini  degli           adempimenti di cui al  comma  5.  La  mancata  comparizione           equivale a mancata conferma dell'accordo.                4. All'art. 3, al secondo capoverso  della  lettera  b)           del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre  1970,           n. 898, dopo le parole "trasformato  in  consensuale"  sono           aggiunte le seguenti:  ",  ovvero  dalla  data  certificata           nell'accordo  di  separazione  raggiunto   a   seguito   di           convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero           dalla data dell'atto contenente  l'accordo  di  separazione           concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.".                5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3           novembre  2000,  n.  396   sono   apportate   le   seguenti           modificazioni:                a) all'art. 49, comma 1, dopo  la  lettera  g-bis),  e'           aggiunta  la  seguente  lettera:  "g-ter)  gli  accordi  di           scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del           matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile";                b) all'art.  63,  comma  1,  dopo  la  lettera  g),  e'           aggiunta  la  seguente  lettera:  "g-ter)  gli  accordi  di           separazione personale,  di  scioglimento  o  di  cessazione           degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale           dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di           separazione o di divorzio";                c) all'art. 69, comma 1, dopo  la  lettera  d-bis),  e'           aggiunta la seguente  lettera:  "d-ter)  degli  accordi  di           separazione personale,  di  scioglimento  o  di  cessazione           degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale           dello stato civile".                6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno  1962,           n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali  inserire  il           seguente punto: "11-bis) Il diritto  fisso  da  esigere  da           parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di           separazione  personale,  ovvero  di   scioglimento   o   di           cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche'  di           modifica delle condizioni di  separazione  o  di  divorzio,           ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo'           essere stabilito in misura superiore all'imposta  fissa  di           bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art.           4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della           Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.".                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a           decorrere dal trentesimo giorno successivo  all'entrata  in           vigore della legge di conversione del presente decreto.».            Comma 32:                - Si riporta il testo dell'art. 86 del  Codice  civile,           come modificato dalla presente legge:                «Art. 86 (Liberta' di  stato).  -  Non  puo'  contrarre           matrimonio chi e' vincolato da un matrimonio o da un'unione           civile tra persone dello stesso sesso precedente.».            Comma 33:                - Si riporta il testo dell'art. 124 del Codice  civile,           come modificato dalla presente legge:                «Art. 124 (Vincolo  di  precedente  matrimonio).  -  Il           coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il  matrimonio  o           l'unione civile tra persone dello stesso  sesso  dell'altro           coniuge; se si oppone la  nullita'  del  primo  matrimonio,           tale questione deve essere preventivamente giudicata.».            Comma 37:                - Si riporta il testo degli articoli 4 e 13,  comma  1,           lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  30           maggio 1989, n. 223  (Approvazione  del  nuovo  regolamento           anagrafico della popolazione residente):                «Art.  4  (Famiglia  anagrafica).  -  1.  Agli  effetti           anagrafici per famiglia si intende un  insieme  di  persone           legate da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinita',           adozione, tutela o  da  vincoli  affettivi,  coabitanti  ed           aventi dimora abituale nello stesso comune.                2. Una famiglia anagrafica puo'  essere  costituita  da           una sola persona.».                «Art.  13  (Dichiarazioni   anagrafiche).   -   1.   Le           dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai  responsabili  di           cui  all'art.  6  del  presente  regolamento  concernono  i           seguenti fatti:                a) (Omissis);                b)  costituzione  di  nuova   famiglia   o   di   nuova           convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione           della famiglia o della convivenza;                (Omissis).».            Comma 42:                - Si riporta il testo dell'art. 337-sexies  del  Codice           civile:                «Art. 337-sexies (Assegnazione della casa  familiare  e           prescrizioni in tema di residenza). -  Il  godimento  della           casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto           dell'interesse  dei  figli.  Dell'assegnazione  il  giudice           tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra  i           genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'.  Il           diritto al godimento della casa familiare  viene  meno  nel           caso che  l'assegnatario  non  abiti  o  cessi  di  abitare           stabilmente nella casa familiare o conviva  more  uxorio  o           contragga   nuovo   matrimonio.   Il    provvedimento    di           assegnazione  e  quello  di  revoca  sono  trascrivibili  e           opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643.                In presenza di figli minori, ciascuno dei  genitori  e'           obbligato  a  comunicare  all'altro,   entro   il   termine           perentorio di  trenta  giorni,  l'avvenuto  cambiamento  di           residenza o di domicilio. La mancata comunicazione  obbliga           al risarcimento  del  danno  eventualmente  verificatosi  a           carico del coniuge  o  dei  figli  per  la  difficolta'  di           reperire il soggetto.».            Comma 47:                - Si riporta il  testo  dell'art.  712  del  Codice  di           procedura civile, come modificato dalla presente legge:                «Art. 712 (Forma  della  domanda).  -  La  domanda  per           interdizione  o  inabilitazione  si  propone  con   ricorso           diretto  al  tribunale  del  luogo  dove  la  persona   nei           confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.                Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la           domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome  e  il           cognome e la residenza del  coniuge  o  del  convivente  di           fatto, dei parenti entro  il  quarto  grado,  degli  affini           entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore           dell'interdicendo o dell'inabilitando.».            Comma 48:                - Si riporta il testo dell'art. 404 del Codice civile:                «Art. 404 (Amministrazione di sostegno). -  La  persona           che,  per  effetto  di  una  infermita'   ovvero   di   una           menomazione   fisica   o   psichica,   si    trova    nella           impossibilita', anche parziale o temporanea, di  provvedere           ai  propri  interessi,  puo'   essere   assistita   da   un           amministratore di sostegno, nominato dal  giudice  tutelare           del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.».            Comma 52:                - Si riporta il testo degli articoli 5 e 7  del  citato           decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.           223:                «Art. 5 (Convivenza  anagrafica).  -  1.  Agli  effetti           anagrafici per convivenza s'intende un insieme  di  persone           normalmente coabitanti per motivi religiosi,  di  cura,  di           assistenza, militari,  di  pena  e  simili,  aventi  dimora           abituale nello stesso comune.                2. Le persone addette alla convivenza  per  ragioni  di           impiego o di lavoro, se  vi  convivono  abitualmente,  sono           considerate   membri   della   convivenza,   purche'    non           costituiscano famiglie a se stanti.                3. Le persone ospitate anche abitualmente in  alberghi,           locande, pensioni e  simili  non  costituiscono  convivenza           anagrafica.».                «Art.  7  (Iscrizioni  anagrafiche).-  1.  L'iscrizione           nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:                a) per nascita,  presso  il  comune  di  residenza  dei           genitori o  presso  il  comune  di  residenza  della  madre           qualora i genitori risultino residenti in  comuni  diversi,           ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune  ove  e'           residente la persona o la convivenza cui il nato  e'  stato           affidato;                b) per esistenza giudizialmente dichiarata;                c)   per   trasferimento   di   residenza   dall'estero           dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure  accertato           secondo quanto e'  disposto  dall'art.  15,  comma  1,  del           presente regolamento, anche tenuto conto delle  particolari           disposizioni relative alle persone senza  fissa  dimora  di           cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre  1954,           n. 1228, nonche' per mancanza di precedente iscrizione.                2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e           successivamente  ricomparse  devesi   procedere   a   nuova           iscrizione anagrafica.                3. Gli stranieri iscritti in anagrafe  hanno  l'obbligo           di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di           dimora abituale nel comune  di  residenza,  entro  sessanta           giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal           permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione           nella fase di rinnovo del permesso di  soggiorno.  Per  gli           stranieri muniti di carta di soggiorno,  il  rinnovo  della           dichiarazione  di  dimora  abituale  e'  effettuato   entro           sessanta giorni  dal  rinnovo  della  carta  di  soggiorno.           L'ufficiale di anagrafe aggiornera'  la  scheda  anagrafica           dello straniero, dandone comunicazione al questore.                4. Il registro di cui all'art. 2, comma  quinto,  della           legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'  tenuto  dal  Ministero           dell'interno presso la prefettura di Roma.  Il  funzionario           incaricato della tenuta di tale registro ha i  poteri  e  i           doveri dell'ufficiale di anagrafe.».            Comma 55:                - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice           in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato           nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.            Comma 57:                - Si riporta il testo dell'art. 88 del Codice civile:                «Art. 88 (Delitto). - Non possono contrarre  matrimonio           tra loro le persone delle quali l'una e'  stata  condannata           per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.                Se ebbe luogo soltanto  rinvio  a  giudizio  ovvero  fu           ordinata  la  cattura,  si  sospende  la  celebrazione  del           matrimonio fino a quando non  e'  pronunziata  sentenza  di           proscioglimento.».            Comma 64:                - La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del  sistema           italiano di diritto internazionale privato), e'  pubblicata           nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.            Comma 65:                - Si riporta il testo degli articoli 433 e  438,  comma           2, del Codice civile:                «Art.  433  (Persone  obbligate).  -   All'obbligo   di           prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:                1) il coniuge;                2) i figli, anche adottivi,  e,  in  loro  mancanza,  i           discendenti prossimi;                3) i genitori  e,  in  loro  mancanza,  gli  ascendenti           prossimi; gli adottanti;                4) i generi e le nuore;                5) il suocero e la suocera;                6) i fratelli e le sorelle germani o  unilaterali,  con           precedenza dei germani sugli unilaterali.».                «Art. 438 (Misura degli alimenti). - 1. (Omissis).                Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno           di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve           somministrarli. Non devono  tuttavia  superare  quanto  sia           necessario  per  la  vita  dell'alimentando,  avuto   pero'           riguardo alla sua posizione sociale.                3. (Omissis).».            Comma 66:                - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del           decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con           modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307           (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza           pubblica):                «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione           di illeciti edilizi). - Commi da 1. a 4. (Omissis).                5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli           obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi           volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato           di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze           e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali           di politica economica", alla cui costituzione concorrono le           maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per           l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».            Comma 67:                - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  12,  della           citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:                «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  Commi           da 1. a 11. (Omissis).                12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve           essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure           di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con           esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si           verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti           rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della           copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito           monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze           adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate           nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con           apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno           determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione           dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione           degli oneri autorizzati dalle predette leggi.                Commi 13. e 14. (Omissis).».                - Si riporta il testo  dell'art.  21,  comma  5,  della           citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:                «Art. 21 (Bilancio di previsione). - Commi da 1.  a  4.           (Omissis).                5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si           ripartiscono in:                a) spese non rimodulabili;                b) spese rimodulabili.                Commi da 6. a 18. (Omissis).». 


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Ministra della Pari Opportunità: “Noi abbiamo un modello (di famiglia, NdR) che prevede una mamma e un papà”
Sottosegretario alla Cultura:”…quelle del 2000 (ragazze, NdR) tutte tr**e”
Presidente commissione cultura in forza FdI, già noto per le sue esternazioni sulla pericolosa Peppa Pig: ”la maternità surrogata è un reato più grave della pedofilia”.

E, per chiudere, un europarlamentare della Lega sbrodola offese sessiste su Francesca Pascale.

Sono solo alcuni degli orrori che ci hanno regalato in pochi giorni.

Anni a ripetere che i problemi dell’Italia erano altri, che le Unioni civili o il ddl Zan distraevano dai veri problemi e ora la negazione dei diritti diventa improvvisamente argomento centrale.

Avete mai ascoltato una parola su: lavoro, fisco, evasione fiscale, morti sul lavoro, debito pubblico, inflazione, costo della vita?

Riescono solo a portare avanti il loro messaggio di discriminazione, parole d’ordine violente che calpestano la dignità delle persone.

Su tutto il resto, un elenco infinito di scuse puerili, di promesse non mantenute, di chiacchiere, di “pronti” e “basterebbe poco”.

A quanto pare, invece, non bastava poco.
Dalla piazza di Milano viene una richiesta chiara, Dalla piazza di Milano viene una richiesta chiara, la più bella: eguaglianza.
Ci sono le associazioni, ci sono i partiti, ci sono le bambine e i bambini delle famiglie arcobaleno e ci sono tante, tantissime persone che condividono questa battaglia.
Perchè i diritti fanno bene a tutte e tutti, fanno bene alla società intera, fanno bene all’Italia.
Sono al loro fianco, non ci fermeremo mai.

@famiglie_arcobaleno_official 
@partitodemocratico 
@ellyesse 
@beppesala

#diritti #eguaglianza #famiglie #bambiniarcobaleno #futuro #milano
Oggi Firenze è più bella che mai: per una scuola Oggi Firenze è più bella che mai: per una scuola libera e antifascista, nel nome della Costituzione.

#firenze #costituzione #antifa #antifascista #scuola 

(Foto: Corriere Fiorentino)
Le uscite social del sindaco di Grosseto nei confr Le uscite social del sindaco di Grosseto nei confronti della neo segretaria del Pd Elly Schlein sono una summa di sessismo, misoginia e squadrismo. Purtroppo li conosciamo bene: il sessismo, gli insulti alle donne, specialmente se in ruoli chiave, solo la loro cifra politica.  Vivarelli Colonna è solo l'ultimo esempio di bassezza culturale e politica. Questo è quello che intendevamo quando dicevamo che una leader donna non è, di per sé, una garanzia, se poi la sua classe dirigente continua ad essere maschilista e misogina. Meloni prenda le distanze da questi attacchi schifosi ad una donna leader, sebbene sua avversaria. E mi auguro che il sindaco di Grosseto venga chiamato a risponderne in tutte le sedi perchè questo Paese è migliore di simili rappresentanti che non hanno alcun rispetto delle istituzioni e del ruolo che ricoprono.

#ellyschlein #sessismo #misoginia #maschilismo
Congratulazioni a Elly Schlein, prima segretaria d Congratulazioni a Elly Schlein, prima segretaria del PD e prima femminista alla guida del partito.

Adesso al lavoro per il bene comune, del partito e del Paese. 

Un grazie e un abbraccio a Stefano Bonaccini per il grande lavoro fatto insieme.

#primariepd #partitodemocratico #ellyschlein
Un amore lungo sessant'anni. Sì, quella bambina Un amore lungo sessant'anni. 
Sì, quella bambina nella foto sono io.

#giornatadelgatto #catlover #catlovers #giornatamondialedelgatto #cat #cats #gatti
È stata una campagna elettorale impegnativa. Non È stata una campagna elettorale impegnativa. Non è andata come avremmo voluto.
Oggi festeggio il mio compleanno a Venezia con mio marito perché “l’amore vince sempre”.
Si torna domani a lavoro: 
c'è tanto da fare per ricostruire.

#happybirthday #venezia #lovewins #compleanno #tantiauguri #tantiauguriame
Il bacio di Rosa Chemical a Fedez sul palco di #Sa Il bacio di Rosa Chemical a Fedez sul palco di #Sanremo2023 farà scatenare oscurantisti, bigotti e moralisti.
Mentre in tanti siamo felici per questo inno alla bellezza e alla richiesta di dignità di ogni diversità.

#sanremo #sanremo2023 #fedez #rosachemical
Andiamo a votare. Domenica e lunedì andiamo tutte Andiamo a votare. Domenica e lunedì andiamo tutte e tutti a votare. E votiamo avendo nel cuore il futuro del Lazio. Alessio D'Amato è la scelta giusta perché ha dimostrato, nel momento più drammatico per tutto il Paese, di essere in grado di prendere le decisioni giuste per la salute di tutti noi. È grazie al suo lavoro alla guida di tutto il sistema sanitario regionale, se abbiamo potuto fronteggiare la pandemia molto meglio di tante altre regioni. Quella competenza, quelle capacità, quella passione, sono ciò che serve alla Regione per diventare l'eccellenza che le laziali e i laziali meritano. Si vota con un solo turno: niente strategie, niente giochetti. Il 13 avrà vinto chi avrà preso un solo voto in più. E quella persona non può essere l'emblema di quella destra che ha devastato la sanità, che vuole ricacciare il nostro territorio indietro sui servizi, sui diritti, sullo sviluppo. Andiamo a votare e votiamo Alessio D'Amato presidente.

#elezioni #lazio #regionelazio #elezionilazio #voto #votiamo
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